IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,   con  la  legge  9 novembre  2001,  n.  401,  recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto   il   regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni  sul  patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale dello
Stato;
  Visto l'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Vista  la  propria  ordinanza n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante
«Disposizioni  di  protezione  civile  finalizzate  a fronteggiare le
situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico»;
  Vista  la  propria  ordinanza n. 3390 del 29 dicembre 2004, recante
«Disposizioni  urgenti di protezione civile» ed in particolare l'art.
1;
  Vista  la  propria  ordinanza  n. 3392 dell'8 gennaio 2005, recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti  di protezione civile finalizzate a
fronteggiare   le  situazioni  di  emergenza  nell'area  del  sud-est
asiatico»  ed  in  particolare  il  comma  2  dell'art.  1,  il quale
istituisce  un  comitato  di  garanti  composto  da cinque componenti
scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di
indiscussa   moralita'   ed   indipendenza,   nominato  con  apposito
provvedimento  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di
garantire  una efficace supervisione dell'azione di gestione da parte
del  Dipartimento  della  protezione  civile  delle  risorse  di  cui
all'art.  1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del
29 dicembre 2004;
  Ritenuto   di   avere  individuato  le  professionalita'  idonee  a
ricoprire l'incarico di componente del predetto Comitato di garanti;
                              Decreta:
  Il   Comitato   di   garanti  istituito  con  l'art.  1,  comma  2,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in
premessa e' cosi' composto:
    on. Giuliano Amato;
    sen. Giulio Andreotti;
    on. Emma Bonino;
    prof. Andrea Monorchio;
    on. Giorgio Napolitano.
  Il Comitato definisce i criteri e le modalita' per l'organizzazione
e lo svolgimento delle proprie attivita' al fine di garantire il piu'
efficace e tempestivo conseguimento dei compiti attribuiti.
  Il supporto logistico e di segreteria del comitato sara' assicurato
dal Dipartimento della protezione civile.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 gennaio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi